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Videosorveglianza: i limiti imposti dal Garante della Privacy

  • Immagine del redattore: Avv. Umberto Luzi
    Avv. Umberto Luzi
  • 16 dic 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), la visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio. Inoltre, il Garante precisa che il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti tramite le telecamere con idonee misure di sicurezza e non diffondere i dati raccolti.



 
 
 

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