Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il Giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
Cassazione Civile n. 28104 del 09/12/2020
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